Differenza tra Acconto prezzo e Caparra
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La Caparra
La caparra è un anticipo sul prezzo definito per l’acquisto e viene consegnato per confermare la volontà a comprare. Se il contratto si conclude positivamente questa viene imputata alla prestazione; nel caso di inadempimento di una delle due parti la caparra funge da risarcimento del danno.
Ci sono due tipi di caparra: confirmatoria e penitenziale. 67
La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) è la più utilizzata nelle compravendite immobiliari e rappresenta la somma di denaro (o altre cose fungibili) a conferma del vincolo assunto.
Se a rendesi inadempiente è il compratore, il venditore può recedere dal contratto e trattenere la caparra. Se inadempiente è il venditore che ha ricevuto la caparra, il compratore può sempre recedere e richiedere il doppio di quanto versato.
Si tratta in entrambi i casi di opzione concessa all’interessato che può comunque insistere per l’adempimento e richiedere il risarcimento per l’ulteriore danno subito.
Diverso è nella caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) che rap- presenta il corrispettivo in caso di recesso. Chi decide di recedere deve dare all’altra parte quanto pattuito e l’altra parte non potrà chiedere altro.
In sostanza nel caso in cui una delle due parti non adempie la somma si trasforma in una sorta di penale, un indennizzo per la parte lesa.
L’Acconto Prezzo
L’Acconto Prezzo, è un pagamento anticipato di una parte del prezzo dovuto per l’acquisto, esaurisce i suoi effetti esclusivamente nel dare una piccola garanzia al venditore circa l’effettiva volontà dell’acquirente di concludere il contratto definitivo. Qualora il contratto definitivo non vada a buon fine, l’acconto non assumerà alcuna rilevanza risarcitoria e le parti non saranno in alcun modo vincolate economicamente l’una nei confronti dell’altra. L’acconto andrà quindi restituito, salvo poi chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa del mancato adempimento.
La tassazione degli anticipi
Notevoli differenze sono da riscontrare anche nella tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
delle somme versate a titolo di Caparra Confirmatoria o a titolo di Acconto Prezzo.
Nella prima ipotesi l’importo versato dalla futura parte acquirente alla futura parte venditrice sconterà un’imposta di registro secondo un’aliquota pari allo 0,5%. Nella seconda ipotesi, invece, l’imposta di registro avrà un’aliquota pari al 3%.
Occorre precisare che, in mancanza di un espresso accordo, la somma versata da una parte in favore dell’altra come anticipo di pagamento verrà qualificata come acconto. Può infatti considerarsi fatto a titolo di caparra esclusivamente il versamento che sia espressamente identificato come tale.
Come per la parte promittente venditrice l’obbligo principale della parte promissaria acquirente è sicuramente quello di impegnarsi a concludere il contratto definitivo di compravendita del bene immobile entro e non oltre la data prevista nel Contratto Preliminare.
Ricordiamo che quando si tratta di vendere un immobile è fondamentale avere tutti i documenti che servono.